Art. 126

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[1]Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti correnti postali

[2]Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

  • 1)le operazioni di postagiro;
  • 2)i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici;
  • 3)i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
  • 4)i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili;
  • 5)le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale. L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici ed ai privati esercenti pubblici servizi, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sugli assegni da essi tratti o delle tasse sui versamenti affluiti sul loro conto, in una o piu' soluzioni durante la gestione annuale del conto con le modalita' stabilite dal regolamento e verso la corresponsione di un diritto fisso da determinarsi ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art126 · fonte su Normattiva