Art. 131
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[1]Casi di opposizione
[2]Salvo quanto stabilisce il regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di assegni, non e' ammessa altra opposizione al pagamento all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorita' giudiziaria dai titolari dell'azienda o societa' correntista o dai coeredi del titolare defunto per controversie sulla appartenenza del credito.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva