Art. 133

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

[1]Assegni fiduciari

[2]Gli assegni fiduciari possono essere posti in circolazione, prima dell'apposizione del visto. Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o ultimo giratario), per ottenerne il pagamento, deve presentarlo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di traenza, ad uno degli uffici postali abilitati ai pagamenti "a vista". Qualora, all'atto della presentazione del titolo, non vi sia sufficiente copertura sul conto, il beneficiario, o il giratario, ha facolta' di ripresentarlo per il pagamento successivamente, purche' entro il termine di cui al precedente comma. Gli assegni fiduciari che eccezionalmente siano inviati all'ufficio dei conti correnti, vengono sottoposti al visto e sono ammessi al pagamento a norma del successivo articolo. Qualora non sia possibile addebitarli, essi vengono rinviati al mittente, specificando i motivi del rinvio.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art133 · fonte su Normattiva