Art. 137
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[1]Reclamo nel servizio dei conti correnti postali
[2]I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni. Detto termine decorre:
- a)per le errate iscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;
- b)per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;
- c)per l'errato pagamento di un assegno: dal 1° gennaio successivo all'anno in cui l'assegno e' stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti;
- d)per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento. La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva