Art. 141

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

[1]Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi

[2]All'estinzione dei conti correnti caduti in successione ed alla liquidazione del relativo credito provvedono direttamente, nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni, i rispettivi uffici dei conti. Oltre tale limite l'estinzione del conto ed il rimborso del credito sono autorizzati dal direttore provinciale in sede di ufficio conti.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art141 · fonte su Normattiva