Art. 141
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[1]Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi
[2]All'estinzione dei conti correnti caduti in successione ed alla liquidazione del relativo credito provvedono direttamente, nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni, i rispettivi uffici dei conti. Oltre tale limite l'estinzione del conto ed il rimborso del credito sono autorizzati dal direttore provinciale in sede di ufficio conti.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva