Art. 144
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[1]Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali e degli assegni postali
[2]Il pagamento agli eredi dei vaglia interni e degli assegni di conto corrente postale, caduti in successione, e' effettuato dagli uffici postali nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni. Oltre tale limite e nei casi speciali indicati dalle istruzioni, il pagamento e' autorizzato dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni. Per i vaglia interni e gli assegni scaduti e per i vaglia internazionali, ordinari e telegrafici, provvede l'Amministrazione centrale, o, su sua delega, la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva