Art. 15
[1]Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie
[2]E' vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonche' riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva