Art. 17
[1]Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali
[2]Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali ((...)) nonche' le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva