Art. 154

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[1]Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio

[2]L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese. Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti. Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui e' stato eseguito il rimborso. Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero. L'interesse e' corrisposto sulle somme superiori a lire 100 ed il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per difetto a lire 100. La somma liquidata e' arrotondata a lire 10 sempre per difetto.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art154 · fonte su Normattiva