Art. 155
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[1]Iscrizione degli interessi sui libretti
[2]L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso. Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva