Art. 159

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[1]Rimborsi sui libretti nominativi

[2]I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori o delegati. La delega e' ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione. Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali. Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore o da altra persona di notoria probita', la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza. Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art159 · fonte su Normattiva