Art. 163
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[1]Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione
[2]I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quello di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva