Art. 165
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[1]Depositi giudiziari o proventi di cancelleria
[2]Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale. Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva