Art. 169
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[1]Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini
[2]In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa. Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva