Art. 170
[1]Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilita' al servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi
[2]Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non provvede il presente decreto. 29a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284
29aIl D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Testo vigente dal 1 settembre 1999, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva