Art. 180

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[1]Duplicazione dei buoni

[2]Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art180 · fonte su Normattiva