Art. 180
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999. Leggi il testo vigente →
[1]Duplicazione dei buoni
[2]Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva