Art. 181
[1]Comitato centrale dei buoni
[2]All'organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il comitato centrale dei buoni. Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del tesoro; e' presieduto dal Ministro per il tesoro ed e' composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice presidente, dal direttore generale del tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero del tesoro nominato dal Ministro, nonche' dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i servizi di bancoposta. Il comitato e' assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa depositi e prestiti. 29a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284
29aIl D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Testo vigente dal 1 settembre 1999, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva