Art. 22

[1](Comitato amministrativo e suoi compiti - Somministrazione dei prestiti diretti).

[2]La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' deliberata da un Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal capo dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vice presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioe':

  • 1)due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;
  • 2)uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
  • 3)quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato a della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 75, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cessera' di far parte del Comitato. L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo A. Spetta inoltre al Comitato:
  • a)proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
  • b)approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
  • c)proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 26, nonche' della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 27;
  • d)determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul c/c infruttifero di cui all'articolo 50;
  • e)deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprieta' del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito l'Ufficio tecnico erariale;
  • f)deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito. La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge. In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art22 · fonte su Normattiva