Art. 187
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[1]Divieto di cessione
[2]Le concessioni non possono formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma, senza l'assenso dell'Amministrazione. Tale assenso e' dato dallo stesso organo competente al rilascio della concessione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva