Art. 189

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[1]Cauzione

[2]Salvo quanto diversamente stabilito nel presente decreto, il concessionario deve prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti. L'importo e le modalita' per la costituzione della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata, reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabiliti negli atti di concessione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art189 · fonte su Normattiva