Art. 189
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[1]Cauzione
[2]Salvo quanto diversamente stabilito nel presente decreto, il concessionario deve prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti. L'importo e le modalita' per la costituzione della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata, reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabiliti negli atti di concessione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva