Art. 193
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[1]Controlli
[2]Allo scopo di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dal concessionario, l'Amministrazione ha la facolta' di effettuare controlli e verifiche sull'esercizio della concessione. L'Amministrazione ha altresi' la facolta' di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi del concessionario; a tal fine il concessionario e' obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso ai funzionari dell'Amministrazione, muniti di apposita autorizzazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva