Art. 194

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[1]Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario

[2]Le condizioni, amministrative e tecniche, i limiti, i diritti e gli obblighi del concessionario, ove non previsti dal presente decreto sono stabiliti nel regolamento o negli atti di concessione. Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella forma di cui al successivo art. 196, le relative convenzioni precisano gli obblighi del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art194 · fonte su Normattiva