Art. 199
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[1]Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni
[2]Deve essere sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nei casi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 433 del 6 marzo 1948, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, salvo che il valore degli impianti o delle opere da eseguire sia inferiore ai limiti richiamati nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica sulle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva