Art. 203
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[1]Rinuncia alla facolta' di riscatto
[2]Gli atti di concessione possono stabilire un termine entro il quale il riscatto non e' consentito. L'Amministrazione puo' rinunciare all'esercizio della facolta' di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni dalla data di inizio della concessione, o dalla data di stipulazione dei nuovi patti.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva