Art. 207
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[1]Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto
[2]Qualora l'Amministrazione riscatti la concessione per trasferirla ad un altro soggetto, questi e' obbligato a rilevare i beni riscattati ed a subentrare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi contratti dal concessionario uscente, relativamente all'esercizio della concessione, fino alla data del riscatto, nonche' a corrispondere all'Amministrazione il prezzo del riscatto e le somme impiegate per determinarlo. Ai fini di cui al precedente comma, il Ministero del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla contemporanea iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione concedente di quanto dovuto alla Amministrazione dal concessionario subentrante, e da essa al concessionario uscente. Nei confronti del concessionario subentrante, non si opera la diminuzione del prezzo del riscatto prevista dal precedente art. 206.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva