Art. 216

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[1]Rinuncia alla concessione ad uso privato

[2]E' in facolta' del titolare di concessione ad uso privato rinunciare in qualsiasi momento alla stessa, dandone preavviso con le modalita' e nei termini indicati nel regolamento o negli atti di concessione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art216 · fonte su Normattiva