Art. 216
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[1]Rinuncia alla concessione ad uso privato
[2]E' in facolta' del titolare di concessione ad uso privato rinunciare in qualsiasi momento alla stessa, dandone preavviso con le modalita' e nei termini indicati nel regolamento o negli atti di concessione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva