Art. 22
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[1]Accertamento delle contravvenzioni
[2]L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalita' relative ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva