Art. 220
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[1]Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino - Sanzioni
[2]Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di telecomunicazioni e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina. Chi non osserva tale obbligo e' punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva