Art. 226
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[1]Competenza territoriale
[2]Se i reati di cui al presente Capo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza e' determinata secondo le disposizioni dell'art. 1240 del codice della navigazione. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale e' determinata secondo le norme del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva