Art. 23
[1]Danneggiamento
[2]Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali ((...)) od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva