Art. 230
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[1]Sanzioni civili
[2]Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Capo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale. Per le indennita' previste nella prima parte dell'art. 7 della convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva