Art. 238
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[1]Divieto di imporre altri oneri
[2]Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva