Art. 24

[1]Sequestro, pignoramento ed opposizione

[2]Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, ne' a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorita' giudiziaria. Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art24 · fonte su Normattiva