Art. 96

Dirimenti di responsabilita' nei servizi di corrispondenze e pacchi L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:

  • a)in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
  • b)quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
  • c)quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;
  • d)quando trattasi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81;
  • e)nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84;
  • f)quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91;
  • g)nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalita' stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art96 · fonte su Normattiva