Art. 241
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[1]Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica
[2]Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla-osta dell'Amministrazione ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. Il predetto nulla-osta e' rilasciato dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, per le linee elettriche:
- a)di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
- b)qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni;
- c)qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. In questo ultimo caso per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di telecomunicazioni, i competenti organi dell'amministrazione ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti. Per l'esecuzione, invece, di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso dell'Amministrazione che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nullaosta dell'Amministrazione. Le determinazioni su quanto previsto nei precedenti commi terzo, quarto e quinto possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva