Art. 243

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[1]Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per eliminarli

[2]Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento del servizio delle telecomunicazioni, l'Amministrazione promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art. 127 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art243 · fonte su Normattiva