Art. 244
[1]Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale
[2]Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonche' le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva