Art. 245
[1]Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico
[2]Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva