Art. 256

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[1]Servizi speciali

[2]L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ha facolta' di autorizzare gli utenti del servizio telex ad effettuare la trasmissione dei propri telegrammi all'ufficio telegrafico centrale per il successivo inoltro a destinazione ed a ricevere, per lo stesso mezzo, telegrammi indirizzati agli utenti medesimi. I telegrammi trasmessi dagli utenti telex agli uffici telegrafici centrali sono soggetti alla stessa tassazione dei telegrammi accettati agli sportelli dell'Amministrazione con le soprattasse stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art256 · fonte su Normattiva