Art. 259
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[1]Istituzione di posti pubblici telex
[2]I posti pubblici telex sono istituiti con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio o dello organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva