Art. 260
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[1]Controlli
[2]L'esercizio del servizio telex e' soggetto a verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'utente e' obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Amministrazione stessa, muniti di apposita autorizzazione, allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva