Art. 269

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →

[1]Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai concessionari

[2]Fermo restando il disposto degli articoli 261 e seguenti del presente decreto, i collegamenti diretti di cui agli articoli stessi, possono essere messi a disposizione dell'utenza dai concessionari dei pubblici servizi di telecomunicazioni. Le norme, modalita' e condizioni da osservare nei rapporti fra Amministrazione e concessionari sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art269 · fonte su Normattiva