Art. 275
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[1]Canoni di concessione
[2]Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari telefonici a norma dell'art. 188 non potra' essere stabilito in misura inferiore al quattro per cento degli introiti lordi delle rispettive aziende telefoniche, risultanti dal bilancio annuale.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 12 gennaio 1985 · versione 0 su Normattiva