Art. 279
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[1]Collegamento alla rete pubblica
[2]I concessionari e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento delle dette linee alle reti telefoniche pubbliche di rispettiva pertinenza, alle condizioni stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva