Art. 282

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[1]Obbligo dell'abbonato di assunzione di nuova utenza

[2]L'esercente il servizio ha diritto di chiedere all'abbonato la assunzione in abbonamento di altre linee qualora accerti che il numero delle chiamate non seguite da comunicazione, per l'occupazione delle linee di cui gia' dispone, risulti cosi' elevato da compromettere il regolare svolgimento del servizio. In caso di contestazione decide l'ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici territorialmente competente.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art282 · fonte su Normattiva