Art. 283
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Abbonamento al servizio
[2]La richiesta di abbonamento telefonico implica accettazione di tutte le norme e condizioni contenute nel regolamento di servizio. Il regolamento di servizio deve essere approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la polizza di abbonamento non deve contenere condizioni in contrasto con il regolamento stesso e con le leggi vigenti. La durata dell'abbonamento e' disciplinata dal regolamento di servizio. Le polizze di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva