Art. 284
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[1]Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente
[2]Il concessionario e' obbligato a collegare su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti dal regolamento, uno o piu' apparecchi, in derivazione interna dall'apparecchio principale, o impianti accessori, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 21 aprile 1991 · versione 0 su Normattiva