Art. 289
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[1]Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane
[2]E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari ed albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti artt. 287 e 288.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva