Art. 289

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[1]Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane

[2]E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari ed albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti artt. 287 e 288.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art289 · fonte su Normattiva