Art. 291
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito
[2]Nessuno puo' essere ammesso a corrispondere sulle linee interurbane se prima non abbia pagato la tassa relativa. Le conversazioni interurbane possono essere effettuate a credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o per altra grave necessita' pubblica. In tal caso il funzionario od agente, che richiede la conversazione, deve documentare la propria qualita' e dichiarare, sotto la propria responsabilita', che la conversazione e' di servizio e urgente.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva