Art. 293
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[1]Riscossione degli importi per i servizi resi all'utenza
[2]L'esercente la rete telefonica urbana risponde verso l'esercente la rete interurbana, delle tasse per le conversazioni effettuate dai propri abbonati dal loro domicilio o dagli utenti presso i posti telefonici pubblici dello stesso esercente la rete urbana.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva